IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la delibera della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze, in data 10 maggio 1989; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Universita' medesima; Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 10 ottobre 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Firenze e' ulteriormente modificato come appresso: l'articolo 320 relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica e' soppresso e sostituito dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli che seguono: Art. 320. - E' istituita la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed eondoscopia digestiva chirurgica presso l'Universita' degli studi di Firenze. La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia dell'apparato digerente. Art. 321. - La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi. Art. 322. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 323. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 324. - La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) propedeutica; b) patologia speciale e metodologia clinica; c) diagnostica clinica e di laboratorio; d) terapia chirurgica generale e speciale; e) tecniche operatorie. Art. 325. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Propedeutica: anatomia descrittiva e chirurgica; fisiopatologia e semeiotica funzionale; anatomia e istologia patologica; anestesia e rianimazione; tecnologie biomediche. b) Patologia speciale e metodologia clinica: metodologia clinica chirurgica; chirurgia generale (per la patologia intersistemica); riabilitazione in chirurgia digestiva. c) Diagnostica clinica e di laboratorio: clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente; patologia clinica; diagnostica per immagini; tecnica e diagnostica endoscopica; chirurgia generale. d) Terapia chirurgica generale e speciale: terapia endoscopica; terapia chirurgica di elezione; terapia chirurgica di urgenza; terapia chirurgica pediatrica; terapia intensiva. e) Tecniche operatorie: tecniche operatorie di chirurgia generale; tecniche operatorie del tubo digerente; tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza; tecniche operatorie di chirurgia vascolare; tecniche operatorie dei trapianti (fegato, pancreas, etc.). Art. 326. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato, che verranno ripartite dal consiglio della scuola tra le aree e gli insegnamenti teorici e pratici. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1 Anno: propedeutica: anatomia descrittiva e chirurgica; fisiopatologia e semeiotica funzionale; anatomia ed istologia patologica; anestesia e rianimazione; tecnologie biomediche; patologia speciale e metodologia clinica: metodologia clinica chirurgica; chirurgia generale (per la patologia intersistemica). diagnostica clinica e di laboratorio: clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente. 2 Anno: propedeutica: anatomia ed istologia patologica; anestesia e rianimazione; patologia speciale e metodologia clinica: metodologia clinica chirurgica; chirurgia generale (per la patologia intersistemica); diagnostica clinica e di laboratorio: diagnostica per immagini; tecnica e diagnostica endoscopica; patologia clinica. 3 Anno: patologia speciale e metodologia clinica: riabilitazione in chirurgia digestiva; diagnostica clinica e di laboratorio: clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente; diagnostica per immagini; tecnica diagnostica endoscopica; chirurgia generale; terapia chirurgica generale e speciale: terapia endoscopica; tecniche operatorie: tecniche operatorie di chirurgia generale; 4 Anno: diagnostica clinica e di laboratorio: chirurgia generale; terapia chirurgica generale e speciale: terapia endoscopica; terapia chirurgica di elezione; terapia intensiva; tecniche operatorie: tecniche operatorie del tubo digerente; tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza; tecniche operatorie di chirurgia generale. 5 Anno: diagnostica clinica e di laboratorio: chirurgia generale; terapia chirurgica generale e speciale: terapia chirurgica di elezione; terapia chirurgica pediatrica; terapia chirurgica d'urgenza; tecniche operatorie: tecniche operatorie del tubo digerente; tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza; tecniche operatorie dei trapianti; tecniche operatorie di chirurgia vascolare. Art. 327. - Durante i cinque anni di corso e' richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nelle corsie e presso i laboratori/reparti di chirurgia generale universitari e ospedalieri convenzionati. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti. Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, 26 ottobre 1991 p. Il rettore: ZAMPI